Circolare 21

Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato

Quadro normativo di riferimento

Luigi Limina

Luigi Limina

Personale tecnico

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana.

Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

PERSONALE DOCENTE A T.D.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

… segue (vedi allegato)

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