Si comunica alle componenti in indirizzo che gli OOCC competenti hanno approvato il regolamento sul divieto di fumo che disciplina i comportamenti e declina le sanzioni in caso di inosservanza del suddetto divieto.
Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.
Si ricorda che il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, (pubblicato nella GU Serie Generale n. 214 del 12/09/2013 e entrato in vigore il 12/09/2013) stabilisce all’Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), comma 1: All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, per Legge, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni, cortili interni, scale antincendio e in tutte le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
… segue (vedi allegato)
Luigi Limina
Personale tecnico