IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”
VISTA la Nota prot. 16722 del 22/04/2024 dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, avente ad oggetto “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica”
VISTA la nota prot. 45543 del 12.09.2025 l’USR per la Sicilia, che si allega,
COMUNICA
alle componenti in indirizzo che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.
Pertanto, in ossequio alla normativa vigente in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, è necessario ribadire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare per porre in essere efficaci azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico e al disagio giovanile.
Al fine di procedere con l’attività di monitoraggio della frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si richiede ai docenti coordinatori di effettuare periodicamente il controllo sul numero di assenze degli alunni delle proprie classi con l’obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica e ridurre i casi di insuccesso scolastico. Alla fine di ogni mese, i docenti coordinatori di classe compileranno la scheda di rilevazione Frequenza Scolastica nella quale segnaleranno il nome degli studenti che abbiano fatto registrare un numero superiore a 5 assenze nel mese e/o reiterati ritardi o uscite anticipate, dal momento che tali abitudini potrebbero rientrare nei casi di dispersione scolastica e compromettere la validità dell’anno scolastico. Infine, invieranno la suddetta scheda alla docente Gaglione Carolina, Referente per la dispersione scolastica, entro giorno 5 del mese successivo.
I docenti coordinatori, d’intesa con la referente contro la Dispersione e l’Ufficio Alunni, verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, l’ufficio alunni predisporrà i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Mancato adempimento
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Elusione dell’obbligo
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Frequenza irregolare
Nel caso di assenze per più di sette giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese senza giustificati motivi, andrà comunque fatta segnalazione all’Osservatorio per la dispersione competente per il territorio, onde prevenire fenomeni di dispersione scolastica.
Validità giustificazioni
Con nota prot. 45543 del 12.09.2025 l’USR per la Sicilia ha richiamato le Istituzioni scolastiche ad una rigorosa attenzione sulla natura e sulla tempestività delle giustificazioni.
“Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.
Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d’ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell’ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’elusione dell’obbligo scolastico”
La scheda di segnalazione inadempienza obbligo scolastico verrà inoltrata per email a tutti i Coordinatori di classe.
Si invitano pertanto i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.
Luigi Limina
Personale tecnico