Si comunica alle componenti in indirizzo che gli OOCC competenti hanno approvato il regolamento sul divieto di fumo che disciplina i comportamenti e declina le sanzioni in caso di inosservanza del suddetto divieto.
Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, si ribadisce l’importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.
Si ricorda che il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, (pubblicato nella GU Serie Generale n. 214 del 12/09/2013 e entrato in vigore il 12/09/2013) stabilisce all’Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), comma 1: All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, per Legge, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, bagni, cortili interni, scale antincendio e in tutte le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
Coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento della sanzione amministrativa, come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio, oppure presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’Istituto per evitare che il verbale venga trasmesso al Prefetto territorialmente competente.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.200,00.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come preposti le docenti LIPARI Giorgia, CARRABOTTA Maria e LIMINA Arcangela, nonché il prof. SIRNA Franco per il plesso di C.da MUTI e i Proff. RICCIARDELLO Giuseppe e COPPOLINO Emilio per il plesso di c.da Cannamelata con i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare utilizzando la modulistica allegata.
Si confida nell’osservanza scrupolosa del Regolamento da parte di tutto il personale e degli studenti/esse nel rispetto della propria e altrui salute.
Luigi Limina
Personale tecnico