Valutazione


Griglie di Valutazione, Condotta e Credito scolastico durante la DaD come da integrazione DAD del 29.04.2020


Quanto segue è applicabile solo in subordine ai suddetti documenti e alla normativa in vigore per il corrente A. S. 2020/2021

 

Ciascun Docente propone al C.d.C. una valutazione per la propria disciplina che viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

• Conoscenza e comprensione dei contenuti;
• Capacità espositive ed uso del lessico specifico;
• Abilità analitiche, sintetiche, intuitive ed applicative;
• Capacità di collegamento intra e interdisciplinare;
• Autonomia nel lavoro scolastico;
• Risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche;
• Partecipazione, interesse ed impegno nelle attività didattiche;
• Progressi registrati in itinere, rispetto alla situazione di partenza.
• Risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero o di potenziamento;
• Qualità della partecipazione ad iniziative culturali integrative programmate dal C.d.C.;
• Eventuali persistenti carenze pregresse nel processo formativo.

Per la valutazione delle verifiche scritte ed orali di ciascuna disciplina si rimanda alle griglie di valutazione riportate nelle programmazioni didattico disciplinari di area.
La valutazione finale viene intesa non solo in senso sommativo, ma anche in senso formativo. Essa consiste nell’accertamento dell’avvenuto processo di maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti relativamente all’acquisizione in termini di conoscenze, abilità e competenze. Sarà, quindi, l’insieme di un “quantum” e di un “modus” di apprendimento, in riferimento sia alla programmazione sia allo “status” individuale del discente.
Tiene conto anche di tutti quegli elementi che denotano la formazione culturale dei discenti.
Verranno utilizzati, nello svolgimento degli scrutini finali, criteri e parametri di valutazione omogenei per tutti i Consigli di Classe al fine di assicurare comportamenti decisionali uniformi.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.
La proposta di voto tiene conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Per quanto riguarda le assenze si presterà attenzione a quelle dovute a cause esterne (sciopero di mezzi di trasporto, etc.) ed alle particolari situazioni determinate da problemi di salute o familiari, debitamente motivati e documentati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera:

• La promozione, per merito, degli alunni il cui profitto risulti sufficiente in tutte le materie; Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, Art 3, Comma 3

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

• La non promozione alla classe successiva, in presenza di insufficienze gravi nelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo.
Nel caso di non promozione, all’albo viene riportata soltanto l’indicazione “NON AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA”, senza l’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio. Della motivazione del giudizio di non ammissione e dei voti riportati nelle singole discipline viene data informazione scritta alla famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla tutela dei dati personali;
• Il rinvio della formulazione del giudizio finale per quegli alunni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi in un massimo di tre discipline. “Nel caso in cui le tre discipline interessate prevedano la valutazione nello scritto e sia stata conseguita una votazione gravemente insufficiente (voto minore od uguale a quattro), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità dello studente di poter colmare le carenze esistenti nel periodo estivo”.

In tal caso il Consiglio di Classe segnala le discipline con sospensione di giudizio compatibilmente con le disponibilità finanziarie e dei docenti, provvede a predisporre le attività di recupero, secondo tempi e modalità che saranno comunicati alle famiglie. Per gli alunni delle classi prime il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed al conseguente recupero delle lacune nell’arco del biennio.

All’albo verrà riportata la sola indicazione “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, senza i voti delle discipline, che verranno comunque riportati sul verbale dello scrutinio e sul registro generale dei voti.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, certificati ai sensi della L. 104/92 e che fruiscono di interventi di sostegno, i docenti di sostegno fanno parte, a pieno titolo, del Consiglio di Classe e partecipano alla valutazione finale di tutti gli alunni della classe che fruisce degli interventi di sostegno.
Per gli alunni stranieri inseriti nelle diverse classi si fa riferimento alla C.M. n. 24 del 01/03/2006  “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.

Il Collegio, facendo riferimento alla C.M. n.24 del 01/03/2006 delibera che la valutazione finale degli alunni stranieri sarà riferita al percorso personale di apprendimento dell’alunno tenuto conto che si trova in una fase di alfabetizzazione della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del DPR 122/2009, essendo entrata in vigore la riforma della scuola secondaria a partire dall’anno scolastico 2010-2011:

«Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».

Nel rispetto della suddetta normativa, l’Istituto ha individuato quali casi eccezionali di deroga al limite imposto dal sopracitato art. 14 comma 6 del DPR 122/2009 “la presenza di certificati medici per assenze superiori a 5 giorni” (delibera Collegio Docenti).
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n.169); quindi concorre anche alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’Esame di Stato sia della definizione del credito scolastico.
Ai sensi dell’art. 4, Comma 5 del D.P.R. 122/2009:

sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi

Ai sensi del D.M. Gelmini del 16 gennaio 2009 – art. 3

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del Decreto Legge 1 settembre 2008, n.137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi

Si riportano di seguito i criteri e le indicazioni per l’attribuzione della valutazione di insufficienza contemplati nell’art.4 dello stesso D.M. Gelmini del 16 gennaio 2009:

Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a. Nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente.

b. Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Secondo quanto stabilito dalla Legge n.352/95, il Collegio dei Docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adottare in sede di scrutinio finale per la valutazione degli studenti, ai fini dell’ammissione o non ammissione alla classe successiva.

SCRUTINI INTERMEDI E RELATIVI ADEMPIMENTI

• Per gli studenti, che, in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
• L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.

• Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie.

VERIFICHE INTERMEDIE

Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate.

SCRUTINIO FINALE

• Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, sia mediante lo studio personale svolto autonomamente sia attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

• In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

• Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

INTERVENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO FINALE

• In caso di sospensione del giudizio finale, all’Albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.

• La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze che hanno determinato la sospensione del giudizio, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.

• Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Collegio dei docenti ha deliberato l’adozione di una griglia specifica che i Consigli di classe adotteranno per l’assegnazione del voto di condotta anche inferiore alla sufficienza, nel momento degli scrutini, intermedio e finale.
In essa sono individuati cinque indicatori, al fine di qualificare e quantificare comportamenti e atteggiamenti adeguati ad un clima di civiltà della microsocietà che è costituita dalla classe, dal rispetto di tutto il personale che opera nella scuola, oltre che dal rispetto degli ambienti in cui si vive e si opera.
Il voto di comportamento è da ritenersi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo e l’osservanza dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento d’Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. Il Consiglio di Classe valuta con attenzione la situazione di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione del voto di condotta, dopo aver considerato la presenza degli indicatori nella modalità di seguito indicata:
1. comportamento durante le lezioni, nei momenti di intervallo, durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione;
2. partecipazione al dialogo educativo;
3. rispetto del Regolamento d’Istituto, delle persone e dei ruoli, delle strutture e del materiale della scuola; note disciplinari individuali annotate sul registro elettronico opportunamente motivate;
4. frequenza (a riguardo si specifica, a titolo esemplificativo, che su 1000 ore di lezione svolte, il 5% corrisponde a 50);
5. puntualità (nella griglia di seguito riportata si intendono, come “ritardi” le entrate a seconda ora; per i ritardi effettuati tra le 8.10 e le 8.30 cfr. Regolamento d’Istituto).
Nel periodo in cui le attività didattiche si sono svolte prevalentemente, o esclusivamente, a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno utilizzare per la valutazione della condotta un’altra griglia che tenesse conto anche della capacità di relazione degli studenti durante le attività online.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA IN PRESENZA E ONLINE